ATTIVITÀ ANTISINDACALE NEI CONFRONTI DEL SINDACATO COBAS SCUOLA DI CASTROVILLARI, NUOVA CONDANNA PER L' ATP DI POTENZA et  at:  23/11/2017  

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro (PZ) sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 03-10-2017, con decreto emesso  in data 02/11/2017 ,  ha   di nuovo accolto il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) proposto dal sindacato COBAS SCUOLA CASTROVILLARI rappresentato e difeso in giudizio dall’ Avv.to  Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e, con decreto n. 7652/2017, ha dichiarato ancora una volta antisindacale la condotta posta in essere dalla parte resistente nei confronti del sindacato COBAS SCUOLA CASTROVILLARI consistita nel trasferimento del Dirigente Sindacale D. C. G. dall’Istituto comprensivo di Viggianello (PZ) presso l’Istituto I.C. di Lagonegro,(PZ) senza il previo rilascio del nulla osta da parte dell’O.S. di appartenenza. Questi i fatti: con nota del 13/06/2017, il MIUR ha richiesto il nulla osta all’organizzazione sindacale di appartenenza, al trasferimento del D. C.G.”anche in sede diversa dall’I.C. di Viggianello qualora non risultasse vacante e disponibile tale sede nel corso delle operazioni di mobilità”. I Cobas  non hanno rilasciato il nulla osta al trasferimento. Ciò nonostante il MIUR, con decreto n. 7000 del 20/07/2017, ha disposto il trasferimento di D. C. presso l’Istituto di Lagonegro(PZ). Orbene, parte resistente ha affermato di aver preventivamente richiesto il nulla osta all’organizzazione sindacale di appartenenza sostenendo che la mera informativa sia sufficiente a fondare la legittimità del trasferimento. Invero, la ratio dell’art 22 st.lav. condiziona il trasferimento del Dirigente Sindacale al rilascio , non alla mera richiesta, del nulla osta da parte dell’O.S. di appartenenza(cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 11-11-1996, n. 1086 “  Ai sensi del combinato disposto dell’art 29 d.P.R. 13 Maggio 1987 n. 268, dell’art. 22 s.l. 20 Maggio 1970 n. 300, dell’art.19 d.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, e dell’art.25 l. 29 Marzo 1983 n. 93, il nulla osta sindacale-al trasferimento ad altro servizio del dirigente provinciale nonché dirigente sindacale- non può essere surrogato dalla mera informativa alle organizzazioni sindacali, trattandosi di due istituti del tutto distinti per fondamento normativo, per “ratio” e per effetti: l’uno attiene al dovere di dare notizia alle organizzazioni sindacali, di tutti i provvedimenti che riguardano il personale, l’altro condiziona il trasferimento dei dirigenti sindacali al rilascio  di specifico nulla osta dell’organizzazione di appartenenza del medesimo”). Pertanto, considerato che nel caso di specie ricorrevano i presupposti richiesti dall’art. 22 per l’applicazione della garanzia del nulla osta sindacale, trattandosi di trasferimento di dirigente RSU da un’unità ad altra (cfr. Cass. 11103/2006) e che il MIUR ha disposto il trasferimento senza che fosse stato rilasciato il nulla osta dai COBAS, quale organizzazione sindacale di appartenenza del D. C., il Tribunale ritiene che la condotta del MIUR integri una condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. Il sindacato COBAS SCUOLA CASTROVILLARI  tramite il responsabile prof. Leonardo Genovese , non può che esprimere soddisfazione per questa ulteriore decisione del Tribunale di Lagonegro , in materia d’inamovibilità delle RSU COBAS SCUOLA, rammentando che già nel 2016  per le stesse ragioni l’ATP di Potenza trasferiva lo stesso D. C. da una unità scolastica ad altra; anche in quella occasione il Tribunale di Lagonegro condannava sia in primo che secondo grado l’ATP di Potenza per attività antisindacale nei confronti del SINDACATO COBAS SCUOLA CASTROVILLARI. F.to RESPONSABILE TERRITORIALE COBAS SCUOLA CASTROVILLARI PROF. LEONARDO GENOVESE

 

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