IL TAR CALABRIA ORDINA ALL' ATP DI COSENZA IL RIESAME DELL' ORGANICO SOSTEGNO SCUOLE SUPERIORI PER L' A.S. 2016/17. SODDISFATTO IL SAB et  at:  16/12/2016  

Il TAR Calabria ordina all' ATP di Cosenza il riesame dell' organico sostegno scuole superiori per l' a.s. 2016/17. Soddisfatto il SAB -  Il TAR Calabria sez. di Catanzaro, con ordinanza pubblicata il 14/12/2016, ordina all' ATP di Cosenza il riesame degli organici di sostegno delle scuole superiori per l' a.s. 2016/17 nella parte in cui  i posti erano stati ridotti da 202 nell’organico di diritto del 2015/16 a 147 per l' a.s. 2016/17. Nel merito, un gruppo di docenti già di ruolo di sostegno che non avevano ottenuto il trasferimento per mancanza di posti in provincia di Cosenza, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari, Nicola Mondelli del foro di Cosenza, domiciliati c/o l’avv.to Demetrio Battaglia del foro di Catanzaro, proponevano ricorso al TAR Calabria impugnando l’organico di sostegno e il mancato trasferimento in quanto l’ATP di Cosenza, senza giustificato motivo, aveva ridotto l’organico di sostegno, per l’a.s. 2016/17, di ben 55 posti rispetto a quello dell’anno precedente. Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola contestava, da subito, la riduzione di detto organico senza ottenere riscontri in merito, da qui il ricorso al TAR da parte dei docenti. I Giudici, in prima istanza, ordinavano all’ATP di Cosenza il deposito in giudizio, documentati chiarimenti con riferimento all’aspetto controverso della riduzione dei posti degli insegnanti di sostegno.  Visto l’art. 64, comma 4, c.p.a., secondo cui il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ...  dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione, riservandosi all’esito ogni altra decisione, cautelare e di merito. Rilevato che l’ordinanza non è stata adempiuta dalla P.A. e, ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dalle parti ricorrenti possono essere soddisfatte ordinando alla P.A. il riesame degli atti impugnati, alla luce dei motivi di ricorso, il TAR accoglie il ricorso ai fini del riesame. F.to Prof. Francesco Sola Segretario Generale SAB

 

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