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CASTROVILLARI, LO POLITO RIMANE SINDACO. IL TAR DI CATANZARO RIGETTA IL RICORSO PROPOSTO DALLE LISTE CIVICHE | et at: 29/06/2016 |
Castrovillari, Lo Polito rimane sindaco. Il TAR di Catanzaro rigetta il ricorso proposto dalle Liste Civiche, il testo integrale della sentenza. Il testo integrale della sentenza. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente - SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Giuseppe Santagada, Anna Talarico, Giuseppe Angelastro, Francesco Martire, Carlo Lo Polito, Mirella Ieno, rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Morcavallo, domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B; contro Comune di Castrovillari, in persona del suo Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Gualtieri, elettivamente domiciliato presso lo Studio di costui, in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto, n. 48; Ministero dell'Interno, in persona del suo Ministro in carica; Ufficio Centrale Elettorale di Castrovillari, Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari;nei confronti diDomenico Lo Polito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valentina Ziccarelli, Teresa Di Luca e Demetrio Battaglia, elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest’ultimo, in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, n. 114; Carmine Lo Prete, Nicola Di Gerio, Girolamo Rubini, Pierfrancesco Vico, Vincenzo Dario D'Atri, Peppino Pignataro, Francesca Dorato, Serena Carrozzino rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Rende e Angelo Cosentino, domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B; Maria Silella, Rocco Era, rappresentati e difesi dagli avv. Giancarlo Pompilio e Claudia Parise, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avv. Gianfilippo Maradei, in Catanzaro, alla via G. Scalise, n. 5; Ferdinando Laghi, Onofrio Massarotti, Maria Antonietta Guaragna, Serafina Astorino, Francesco Battaglia; per l'annullamentoa) del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e consigliere comunale di Castrovillari del 17 giugno 2015;b) del Verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale relativo ai risultati della votazione e della scrutinio del I° turno elettorale;c) del verbale della Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari del 2 maggio 2015 di ammissione della lista "Nuovi Percorsi";d) del verbale della Commissione Elettorale Circondariale del 2 maggio 2015 di ammissione della lista "Democratici per CV"; e) del verbale della Commissione Elettorale Circondariale del 2 maggio 2015 di ammissione della Lista "PD"; f) del verbale della Commissione Elettorale Circondariale del 2 maggio 2015 di ammissione della Lista "Progressisti";g) dei verbali delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione relativi alle Sezioni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 22; h) avverso ogni altro atto propedeutico, connesso e consequenziale; onde ottenerne in via principale il parziale annullamento con l'esclusione dalla competizione elettorale delle liste “Nuovi percorsi", "Democratici per CV", "PD", "Progressisti per Castrovillari", tutte collegate al candidato a Sindaco Domenico Lo Polito, con il conseguente annullamento della proclamazione alla carica di Sindaco di Domenico Lo Polito e la proclamazione a Sindaco di Giuseppe Santagada e l'attribuzione di n. 10 consiglieri comunali di maggioranza; in via subordinata con la correzione del risultato elettorale conseguito dal candidato Santagada con la attribuzione di n. 5018 voti in luogo dei n. 4930 assegnati e con l'attribuzione al candidato Lo Polito di n. 4815 voti in luogo di 4951 voti assegnati e con la conseguente proclamazione a Sindaco di Giuseppe Santagada e l'attribuzione di n. 10 consiglieri di maggioranza; in via ancora subordinata per l'annullamento delle elezioni nelle sezioni n. 7, n. 10, n. 11, n. 12, n. 15 per l'illegittima procedura di rilascio dei certificati elettorali di elettori iscritti nelle suindicate sezioni;in via ancora subordinata per l'annullamento delle elezioni nella sezione n. 4 per l'illegittimo divario tra schede autenticate, scrutinate e non utilizzate; in via ancora subordinata per l'annullamento delle elezioni nelle sezioni n. 2, n. 3, n. 5, n. 8, n. 9, n. 10, n. 10 speciale, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 20, per l'illegittima ammissione al voto assistito di n. 23 elettori; con tutte le conseguenze di legge e gli effetti correttiviex art. 130 - n. 9 c.p.a. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castrovillari, di Domenico Lo Polito, Carmine Lo Prete, Vincenzo Dario D'Atri, Maria Silella, Nicola Di Gerio, Girolamo Rubini, Pierfrancesco Vico, Rocco Era, Peppino Pignataro, Francesca Dorato, Serena Carrozzino;Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 29 giugno 2016 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. FATTO 1. - Il 31 maggio e il 14 giugno 2015 si sono tenute le elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale di Castrovillari. All’esito del turno di ballottaggio è stato dichiarato eletto Sindaco Domenico Lo Polito, cui sono stati attribuiti 4941 voti, a fronte dei 4930 voti attribuiti a Giuseppe Santagada. Quest’ultimo, unitamente a cinque cittadini elettori, ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti e i presupposti atti del procedimento elettorale, concludendo come riportato in epigrafe. 2. - Hanno resistito il Comune di Castrovillari, il candidato Sindaco proclamato eletto, Domenico Lo Polito, e i candidati alla carica di consigliere comunale meglio indicati in epigrafe. Domenico Lo Polito da un lato, Carmine Lo Prete, Nicola Di Gerio, Girolamo Rubini, Pierfrancesco Vico, Vincenzo Dario D'Atri, Peppino Pignataro, Francesca Dorato, Serena Carrozzino dall’altro lato hanno proposto ricorso incidentale. 3. - Il giudizio è stato istruito mercé l’esperimento di verificazione, all’esito della quale il controinteressato Domenico Lo Polito ha proposto motivi aggiunti. 4. - Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica speciale elettorale del 29 giugno 2016. DIRITTO 1. - Occorre affrontare alcune questioni preliminari. 1.1. - Ai sensi dell'art. 130 comma 3, c.p.a., l'amministrazione dell'interno e gli organi straordinari, che intervengono nel procedimento elettorale riguardante elezioni amministrative, non hanno legittimazione processuale perché non sono parti del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4442). Quindi, occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Centrale Elettorale di Castrovillari, della Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari, cui il ricorso è stato notificato. 1.2. - Le cause in materia elettorale non rientrano tra quelle per le quali sia espressamente esclusa la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, stante la mancata previsione, in tal senso, dell'art. 3 l. 20 marzo 1967, n. 742 (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 1996, n. 625; Cass. Civ., Sez. I, 22 febbraio 2000, n. 1992). Nel caso di specie, allora, poiché il ricorso principale, depositato il 14 luglio 2015, è stato notificato a Domenico Lo Polito in data 14 agosto 2015, il suo ricorso incidentale, inoltrato per la notifica il 31 agosto 2015, è sicuramente tempestivo. Allo stesso modo, il ricorso incidentale proposto dagli altri controinteressati, inoltrato alla notifica il 12 settembre 2015, è tempestivo, salvo che per Peppino Pignataro. Questi, infatti, ha ricevuto la notifica del ricorso principale il 27 luglio 2015, sicché la notifica del ricorso incidentale è avvenuta dopo la decorrenza per lui dei termini per proporlo. Al contrario, poiché agli altri controinteressati il ricorso è stato notificato in data successiva, il loro ricorso incidentale è tempestivo 1.3. - Ai sensi dell'art. 129 c.p.a., come novellato dal d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale (Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2016, n. 2073). E’ dunque ammissibile in questa sede il ricorso avverso l’ammissione al procedimento elettorale delle avverse candidature. 1.4. - Infine, deve ricordarsi che la giurisprudenza consolidata ha precisato che nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti dedotti a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2014, n. 4589; Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2014, n. 3318; Cons. Stato, Sez. V, 21 dicembre 2012, n. 6607), essendo da considerare ammissibili solo quelli che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte (Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1630). Nel caso di specie, i motivi aggiunti proposti da Domenico Lo Polito non costituiscono svolgimento delle censure già proposte, bensì allegazione di ulteriori irregolarità – riscontrati in sede di verificazione - che avrebbero inficiato il procedimento elettorale. E’ evidente, allora, che i motivi aggiunti debbono essere dichiarati inammissibili. 2. - Nell’accingersi a esaminare i motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali, occorre notare che la parte ricorrente ha, nel proprio libello introduttivo, rassegnato le conclusioni, espressamente graduando le domande rivolte a questo Tribunale. In particolare, risulta formulata una domanda principale, cui sono gradatamente subordinate le altre domande. Da ciò consegue che l’esame dei motivi di ricorso dovrà essere svolto nel rispetto dell’ordine delle domande, data la natura soggettiva del giudizio amministrativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen.,, 27 aprile 2015, n. 5). 3. - Occorre quindi affrontare prioritariamente affrontare i motivi del ricorso principale – e, conseguentemente, di quello incidentale presentato dai candidati alla carica di consigliere comunale - che riguardano l’ammissione delle liste e delle candidature. 3.1. - Secondo quanto sostenuto nel ricorso principale, l’autenticazione delle sottoscrizioni a sostegno delle liste “Nuovi percorsi”, “Progressisti per CV”, “Democratici per Castrovillari”, “PD” sarebbe viziata perché eseguita da Gerardo Pascale, Cancelliere del Tribunale di Castrovillari, all’esterno del proprio ufficio e al di fuori dell’orario di servizio. Nel ricorso incidentale, specularmente, si contesta la validità dell’autenticazione delle sottoscrizioni a sostegno delle liste collegate a Giuseppe Santagada, effettuata dai dipendenti comunali Francesco Bianchimani e Fausto Ferraro fuori dalla casa comunale. Ritiene il Collegio che il potere di autenticazione delle sottoscrizioni da parte dei pubblici ufficiali, fermi i limiti territoriali delineati dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 9 ottobre 2013, n. 22), non sia riconnesso né al luogo fisico del suo esercizio, né ai limiti temporali dell’attività lavorativa del pubblico ufficiale. Ed infatti, nessun riscontro all’interpretazione propugnata dalle parti si ritrova nell’art. 14 l. 21 marzo 1990, n. 53, o nella l. 4 gennaio 1968, n. 14 (cui la prima norma fa rinvio ma che è stata abrogata) o nell’art. 21 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 3.2. - Con il ricorso principale ci si duole che l’autenticazione della sottoscrizione apposta da Domenico Lo Polito in calce all’accettazione della candidatura dal parte della lista “PD” sarebbe priva dell’indicazione del luogo e della data. Ebbene, secondo la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1980): - dal quadro normativo vigente, non chiaro né coordinato, non risulta espressamente affermata né prevista la necessità, a pena di nullità, della data delle autenticazioni amministrative; - in mancanza di una esplicita previsione di una nullità, di ordine strutturale o testuale, essa non può essere desunta, nell'ambito del procedimento elettorale, dallo scopo che la data potrebbe eventualmente assolvere, non essendo ammesse nullità “funzionali”; - a fronte di tale incertezza del quadro normativo deve essere valorizzato il principio del favor partecipationis, per il quale - in assenza di una chiara disposizione ostativa - può partecipare alla competizione elettorale una lista in possesso di tutti i requisiti sostanziali richiesti; - la rilevanza del momento temporale è sancita dal legislatore, a pena di nullità, esclusivamente ai fini del rispetto dell'art. 14, comma 3, l. 21 marzo 1990, n. 53, secondo cui "le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature"; - tale requisito temporale, in assenza di vincolanti previsioni legislative, può desumersi aliunde, se risulta con certezza che la sottoscrizione e l'autenticazione non risalgono e non possono risalire ad un periodo anteriore al centottantesimo giorno precedente al termine fissato per la presentazione delle candidature; - in materia elettorale, almeno limitatamente alla data delle autenticazioni, rileva il principio di strumentalità delle forme, che può essere egualmente soddisfatto, in ragione del valore preminente del favor partecipationis, laddove la certezza sul rispetto della finalità, alla quale la forma sia preordinata, sia comunque raggiunta; - l'invalidità delle operazioni, alla stregua di tale fondamentale canone interpretativo in materia elettorale, può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l'annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie o la compressione della libera espressione del voto. Nel caso di specie, manca l’indicazione della data di autenticazione della sottoscrizione. Nondimeno, si nota che in calce alla dichiarazione di accettazione della candidatura è riportata la data di sottoscrizione, così espressa: “27/4/15”. Poiché tale data riporta un’evidente correzione a penna, al di sotto di essa vi è una nuova indicazione della data, espressa nella stessa forma. In calce a tale seconda data, vi è (seppure leggibile con difficoltà) il timbro e la sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha autenticato la sottoscrizione. Da tali elementi si può desumere, con ragionevole certezza, che l’autenticazione si avvenuta nella medesima data del 27 aprile 2015. 3.3. - La parte ricorrente si duole che l’autenticazione dell’accettazione, da parte di Domenico Lo Polito, della candidatura da parte della lista “Democratici per CV” recherebbe la data dell’1 giugno 2016, successiva allo svolgimento delle operazioni elettorali. Proprio la circostanza che la data asseritamente indicata sia posteriore a quella di svolgimento delle elezioni depotenzia il motivo di ricorso, evidenziando come si tratti di un mero refuso. 3.4. - Generica è la censura, sempre proveniente dalla parte ricorrente, secondo la quale le date contenute nei documenti presentati a corredo della candidature avversarie sarebbero state spesso corrette a penna. Ed infatti, non vengono indicati gli atti e i documenti cui si riferisce la censura, né la rilevanza dell’eventuale correzione. 3.5. - Con il ricorso incidentale, invece, si deduce che la data apposta alle dichiarazioni di accettazione, da parte di Giuseppe Santagada, della candidatura a sindaco sarebbe antecedente alla data in cui è stata autenticata la gran parte delle sottoscrizioni di sostegno alle liste collegate a tale candidato. Ritiene il Collegio che la circostanza in questione sia ininfluente. Infatti, la dichiarazione di accettazione è richiesta dall’art. 32, comma VII, n. 2 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il quale non prevede che tale dichiarazione sia posteriore alla data di autenticazione della sottoscrizione delle liste, né – addirittura – che tale dichiarazione sia datata. 3.6. - In conclusione, non emerge la fondatezza dei motivi di ricorso – principale o incidentale - relativi alla fase di presentazione delle candidature, i quali debbono tutti essere rigettati. 4. - Occorre ora vagliare, alla luce dei motivi di ricorso principale e incidentale, se l’attribuzione dei voti ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio sia stata corretta. 4.1. - La vicenda contenziosa andrà esaminata alla luce delle seguenti coordinate interpretative, di recente fornite dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32): - 1) il requisito della specificità dei motivi nel ricorso elettorale deve essere valutato con rigore attenuato, posto che l'interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione, deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che possono essere imprecise o non esaurienti); l'onere in questione si intende osservato quando l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime; - 2) l'osservanza dell'onere di specificità dei motivi nel ricorso elettorale non assorbe l'onere della prova; infatti: -- 2a) anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni del ricorrente; -- 2b) un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo, cosa che accade ogniqualvolta emerga, ad una valutazione riservata al giudicante, che con esso si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa, fermo restando, peraltro, che la finalità strumentale del gravame deve essere stabilita sulla base di elementi oggettivi, quali la dimensione quantitativa delle schede contestate e il numero delle sezioni elettorali interessate in rapporto al numero degli elettori coinvolti nella tornata sottoposta al vaglio giurisdizionale; - 3) l'onere della prova, imposto dall'art. 40 comma 1, lett. c), c.p.a., può ritenersi validamente assolto, in sede di ricorso elettorale, con distinte modalità, secondo la tipologia di doglianze proposte dal ricorrente: -- 3a) doglianze con le quali si intenda contestare il contenuto del verbale sezionale, sostenendo che lo stesso non espone i fatti come realmente accaduti: in tal caso, la forza fidefacente del verbale sezionale in quanto atto pubblico non può essere validamente contrastata se non mediante l'esperimento della querela di falso, e pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio; sicché anche la acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per l'evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza; - 3b) doglianze con le quali, fermo quanto emerge dal verbale, il ricorrente lamenti che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima applicazione della normativa che regola le operazioni in questione; in tal caso, il vaglio della legittimità delle decisioni assunte dal seggio elettorale non potrebbe essere condotto senza l'esame di quella documentazione di cui il ricorrente non dispone e di cui occorre ordinare l'acquisizione mediante l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice anche d'ufficio; - 4) la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, prodotta a sostegno di un ricorso elettorale, può considerarsi principio di prova idoneo a legittimare la richiesta al giudice di disporre acquisizioni istruttorie; 5) deve essere consentito al rappresentante di lista, che si assuma le responsabilità penali previste dall'art. 76, comma 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di fornire il proprio apporto probatorio anche in un momento successivo alla proclamazione degli eletti e nonostante la mancata verbalizzazione delle osservazioni o contestazioni dei rappresentanti di lista, in dissenso dalle decisioni del seggio, la quale non assume il valore di una sostanziale acquiescenza non più ritrattabile a mezzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio; infatti: -- 5a) nessuna norma impone ai rappresentanti di lista un onere di contestazione con effetto decadenziale; -- 5b) una simile ricostruzione sarebbe incompatibile con la facoltatività sia della presenza del rappresentante di lista (art. 32, comma 9, n. 4, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570); -- 5c) il rappresentante di lista, che avverta la erroneità di una determinata decisione del seggio in merito alla attribuzione di suffragi, può non percepire nell'immediatezza la rilevanza determinante dell'errore, che può invece manifestarsi solo alla conclusione delle operazioni. 4.2. - Inoltre, la correttezza nell’attribuzione dei voti andrà vagliata alla luce delle linee guida interpretative di recente fornite dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 142) e di seguito sintetizzate. 4.2.1. - L’art. 72, comma 8, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce quanto segue: “La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”. L’art. 64 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, a sua volta, prevede che “La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede: (…) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”. Ora, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale, tale ultimo articolo, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, deve essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso (Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2013, n. 12; Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2011, n. 6070; Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 109). Invero, l'espressione “in modo inoppugnabile” non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un’effettiva certezza della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l'elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome. L'elemento della riconoscibilità, quindi, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4933). 4.2.2. - Tanto in generale premesso, non v’è dubbio che in sede di ballottaggio la trascrizione sulla scheda del nominativo del candidato sindaco possa e debba essere interpretata come conferma, per quanto superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco, in quanto innocua espressione solo rafforzativa del relativo suffragio (Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5187). 4.2.3. - Diversa è l’ipotesi in cui l’elettore nella stessa sede abbia apposto sulla scheda il nominativo di un candidato consigliere, che in quanto tale è un elemento estraneo alla fase dello stesso ballottaggio. Sullo specifico punto, infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare (Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2002, n. 1090) che, nel caso di un turno elettorale di ballottaggio per la carica di sindaco, ove la scheda su cui votare sia articolata in due riquadri, che riportino rispettivamente i nominativi di due candidati unitamente ai contrassegni delle liste collegate, con l'indicazione di un candidato estraneo a quella fase elettorale si incorre in una manifestazione di volontà dell'elettore di comunicare qualcosa di ulteriore ed estraneo alla scelta connessa alla votazione, e, pertanto, equivalente a un segno di riconoscimento, idoneo ad invalidare il voto stesso. unque, allorché gli elettori abbiano ritenuto di aggiungere sulla scheda di ballottaggio anche il nominativo di un candidato al Consiglio comunale, tale indicazione indicazione rimane del tutto estranea alle esigenze di espressione del voto. Nella fase del ballottaggio, infatti, l’unica espressione di preferenza possibile è quella per uno dei due candidati a sindaco, il che comporta che i nominativi dei candidati a un semplice seggio consiliare non facciano parte dei soggetti coinvolti in questa seconda fase del procedimento (onde la loro menzione ha un valore sintomatico simile a quello della menzione di un candidato inesistente). S tratta, inoltre, di un’indicazione che non è nemmeno ragionevolmente spiegabile in termini di deficit informativo o d’innocua confusione. Infine, quella in esame non è nemmeno un’indicazione semplicemente “superflua”, quale ad esempio quella del nominativo del candidato sindaco, il quale nella scheda si trova già prestampato, ma si rivela alla luce del regime delle modalità di voto addirittura carente di pertinenza. Da tutto ciò discende la sussistenza di un obiettivo segno di riconoscimento. é può trarsi argomento contrario dal canone del favor voti, sulla salvaguardia del voto ove sia desumibile la volontà effettiva dell’elettore. La regola della nullità del voto inficiato da segno di riconoscimento integra, infatti, proprio un limite legale al favor voti. Del resto, una tecnica di voto come quella emersa, inducendosi gli elettori a combinare la loro opzione per il candidato sindaco prescelto con uno dei tanti nominativi di candidati al Consiglio, potrebbe condurre ad un organico controllo esterno dei voti individuali sezione per sezione, in funzione di una riconoscibilità generalizzata dei voti degli aventi diritto. 4.2.4. - Rimane l’irrilevanza delle incertezze grafiche, degli errori e dei segni superflui (Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374; Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2004, n. 7561; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2004, n. 3459). 5. – Ciò posto, il ricorso principale contiene molteplici profili di censura. 5.1. –Sezione n. 1 - 1) “Sono state attribuite al candidato Sindaco Lo Polito n. 2 schede con segno di matita sul candidato Lo Polito ma con segno sui simboli delle liste collegate al candidato Santagada”. l verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “E’ stata attribuita n. 1 scheda al candidato Lo Polito che non recava alcun segno di preferenza ma l'indicazione di nominativi estranei nella spazio corrispondente”. l verificatore ha trasmesso copia di tre schede sulle quali, in sede di operazioni di verificazione, è sorta contestazione tra le parti circa la loro riconducibilità a quella di cui si tratta. Ritiene il Collegio che una di esse corrisponda alla scheda di cui parla il ricorrente: in essa vi è un segno grafico a cavallo del riquadro riportante il nome del candidato Lo Polito, risulta sbarrato il simbolo della lista “Democratici per CV” e vi è scritto in corsivo un nome non facilmente leggibile. Tale voto è da considerarsi nullo alla stregua di quanto si è detto al § 4.2.3. - 3) “Sono state erroneamente annullate n. 2 schede che recavano segno sulle liste collegate al candidato Santagada e nessun segno sul candidato”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 4) “Sono stati annullate n. 3 schede recanti nello spazio del candidato delle liste di Santagada il nominativo di un candidato delle liste di Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.2. –Sezione n. 2 - 1) “Sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede recanti nel riquadro corrispondente una firma”. Il verificatore ha trasmesso copia di una scheda sulla quale, in sede di operazioni di verificazione, è sorta contestazione tra le parti circa la sua riconducibilità a quelle di cui si tratta. La scheda riporta il crocesegno sul simbolo di una delle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco Lo Polito, il cui nome è stato pure vergato dall’elettore sulla scheda. ndipendentemente dalla valutazione se tale scheda sia riconducibile a quelle indicate dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, il voto deve ritenersi validamente espresso e assegnato alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. - 2) “sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede recanti nello spazio corrispondente dei segni tipo <<onde>>”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 3) “Sono state annullate n. 2 schede che recavano sbarrati i simboli delle liste collegate al candidato Santagada e nessun segno sui candidato”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 4) “Sono state annullate n. 2 schede che nel riquadro del candidato Santagada recavano un nome di candidato consigliere di lista collegata”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. .3. –Sezione n. 3 - 1) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti segno sui candidato, ma sbarrate pure le liste collegate al candidato Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 2) “E’ stata assegnata n. 1 scheda al candidato Lo Polito recante nel riquadro corrispondente una firma”. Il verificatore ha trasmesso copia di due scheda sulle quali, in sede di operazioni di verificazione, è sorta contestazione tra le parti circa la sua riconducibilità a quella di cui si tratta. La prima scheda riporta il crocesegno sul simbolo di una delle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco Lo Polito, il cui nome è stato pure vergato dall’elettore sulla scheda. La seconda scheda riporta il crocesegno sul riquadro in cui è stampato il nome del candidato Lo Polito, il cui nome è stato pure vergato dall’elettore sulla scheda; vi è altro crocesegno sul simbolo di una delle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco Lo Polito, ndipendentemente dalla valutazione se tali schede siano riconducibili a quella indicata dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, il voto deve ritenersi validamente espresso e assegnato alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. - 3) “Sono state annullate n. 2 schede che recavano sbarrati i simboli delle liste collegate al candidato Santagada senza segno sui candidato”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 4) “Sono state annullate n. 2 schede recanti nel riquadro del candidato a consigliere delle liste collegate a Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.4. - Sezione n. 4 - 1) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti un segno sul candidato Lo Polito ma sbarrati i simboli delle liste collegate a Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “Sono state annullate n. 2 schede recanti sbarrati i simboli delle liste collegate al candidato Santagada e nessun segno sul candidato”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.5. –Sezione n. 5 - 1) “Sono state assegnate n. 3 schede al candidato Lo Polito senza alcun segno ma con l'indicazione nel riquadro corrispondente di nomi estranei”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti nello spazio corrispondente a questi segni di riconoscimento tipo <<onde>>”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 3) “Sono state assegnate n. 3 schede al candidato Lo Polito con segno sul candidato, ma sbarrati i simboli delle liste collegate a Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 4) “Sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede recanti nel riquadro corrispondente a questi una firma”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 5) “Sono state annullate n. 5 schede recanti n. 2 nello spazio corrispondente al candidato Santagada il nome di candidato consigliere di lista collegata a Santagada e n. 3 recanti sbarrati i simboli delle liste collegate a Santagada senza segni sul candidato”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. .6. - Sezione n. 6 - 1) “Sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 7 schede recanti n. 5 nel riquadro corrispondente al candidato una indicazione nominativa di riconoscimento e n. 2 nel riquadro corrispondente al candidato dei segni tipo <<onde>>”. Il verificatore ha trasmesso una scheda in cui l’elettore ha vergato sul riquadro recante il nominativo del candidato a Sindaco Lo Polito tre linee variamente ondulate. L’assegnazione di tale voto deve ritenersi corretta, alla luce di quanto illustrato al § 4.2.4. - 2) “Sono state annullate n. 2 schede che non recavano segni sul candidato Santagada ma sbarrati i simboli delle liste collegate al candidate stesso”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. .7. –Sezione n. 7 - 1) “Sono state assegnate n. 8 schede al candidate Lo Polito recanti: n. 5 dei segni orizzontali obliqui nel riquadro del candidate stesso e n. 3 nel riquadro delle firme”. Il verificatore ha riscontrato la presenza di tre schede nelle quali l’elettore ha vergato, nel riquadro contenente il nome del candidato alla carica di Sindaco Lo Polito non una croce, ma tre o quattro linee che si intersecano. Indipendentemente dalla valutazione se tali schede siano riconducibili a quelle indicate dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, l’assegnazione di tali voti deve ritenersi corretta, alla luce di quanto illustrato al § 4.2.4. - 2) “Sono state assegnate al candidate Lo Polito n. 2 schede recanti nel riquadro corrispondente a questi dei nominativi estranei”. Il verificatore ha riscontrato la presenza di una scheda in cui l’elettore ha vergato il nome “Pigniataro”. Tale voto è da considerarsi nullo alla stregua di quanto si è detto al § 4.2.3. - 3) “E’ stata annullata n. 1 scheda al candidato Santagada perché sbarrati i simboli delle liste collegate a questi senza segni sui candidati”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.8. –Sezione n. 8 - 1) “Sono state attribuite al candidate Lo Polito n. 2 schede che andavano annullate perché recanti segno sul candidato ma sbarrati pure i simboli delle liste collegate al candidate Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “Sono state attribuite n. 3 schede al candidato Lo Polito recanti nella spazio corrispondente a questi una firma”. Il verificatore ha trasmesso copia di una scheda nella quale l’elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di una delle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco Lo Polito, il cui nome è stato pure vergato dall’elettore sulla scheda. Indipendentemente dalla valutazione se tale scheda sia riconducibile a quelle indicate dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, il voto deve ritenersi validamente espresso e assegnato alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. - 3) “Sono state annullate n. 5 schede al candidate Santagada perché erano sbarrati i simboli delle liste collegate e non il suo nominative”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. .9. - Sezione n. 9 - 1) “Sono state assegnate al candidate Lo Polito n. 3 schede recanti evidenti segni di riconoscimento: n. 2 nel riquadro corrispondente a questi una sigla tipo firma e n. 1 con quattro segni <<X>> su ognuno dei simboli di coalizione”. l verificatore ha trasmesso due schede in cui l’elettore ha espresso il proprio voto apponendo un crocesegno su ciascuna delle liste collegate al candidato Sindaco Lo Polito. Tali voti debbono ritenersi validamente espressi e assegnati alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.4. - 2) “Sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede di cui n. 1 recante segno sul candidato stesso ma sbarrati pure i simboli delle liste collegate a Santagada e n. 1 recante nel riquadro corrispondente al candidato stesso nomi estranei”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 3) “Sono state annullate n. 4 schede al candidato Santagada recanti: n. 2 sbarrati i simboli delle liste a sostegno di questi senza segno sui candidato e n. 2 perché nel riquadro corrispondente é stato indicato un consigliere di lista collegata”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.10. –Sezione n. 10 - 1) “Sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 2 schede recanti n. 1 nel riquadro corrispondente a questi la scritta <<DOM>> e n. 1 nel riquadro corrispondete il nome <<POLITO>> ed un disegno tipo <<doppia onda>>”. Il verificatore ha trasmesso copia di due scheda sulle quali, in sede di operazioni di verificazione, è sorta contestazione tra le parti circa la sua riconducibilità a quella di cui si tratta. Nella prima scheda l’elettore ha apposto un crocesegno al di sotto del riquadro contenente il nome del candidato alla carica di Sindaco Domenico Lo Polito e ha vergato a stampatello il nome proprio di costui nel riquadro di cui si è detto. Nella seconda scheda l’elettore ha apposto un crocesegno sul simbolo di una delle liste a sostegno del candidato alla carica di Sindaco Domenico Lo Polito, il cui nome è stato pure vergato dall’elettore sulla scheda. Indipendentemente dalla valutazione se tale scheda sia riconducibile a quelle indicate dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, il voto deve ritenersi validamente espresso e assegnato alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. - 2) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti segno sul candidato Lo Polito ma sbarrati pure i simboli delle liste collegate a Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 3) “Sono state assegnate n. 2 schede a Lo Polito recanti nel riquadro corrispondente a questi nominativi estranei”. Il verificatore ha trasmesso tre schede, in cui l’elettore ha vergato il nome del candidato a Sindaco Domenico Lo Polito sulla scheda elettorale. In due di esse si rileva altresì la presenza di un crocesegno su una delle liste a sostegno di tale candidato. Tali voti debbono ritenersi validamente espressi e assegnati alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. - 4) “Sono state annullate n. 3 schede perché recanti sbarrati i simboli delle liste collegate al candidato Santagada senza alcun segno sul candidato stesso e n. 3 perché nel riquadro del candidato Santagada vi era un nominativo di candidato consigliere di lista collegata”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.11. –Sezione n. 11 - 1) “Sono state assegnate al candidato Santagada n. 6 schede recanti: n. 2 schede nel riquadro corrispondente al candidato delle sigle tipo firma, n. 2 nel riquadro corrispondente al candidato segno tipo <<onde>>; n. 2 nel riquadro corrispondente al candidato nomi estranei alla competizione”. E’ chiara la presenza di un refuso nella censura, per cui deve ritenersi che la parte ricorrente, pur scrivendo“Santagada” abbia inteso riferirsi al candidato alla carica di Sindaco Domenico Lo Polito. Ebbene, il verificatore ha trasmesso copia di una scheda nella quale l’elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di una delle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco Lo Polito, il cui nome è stato pure vergato dall’elettore sulla scheda. Indipendentemente dalla valutazione se tale scheda sia riconducibile a quelle indicate dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, il voto deve ritenersi validamente espresso e assegnato alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. - 2) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti segno sui candidato stesso ma sbarrati pure i simboli delle liste collegate al candidato Santagada”. l verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 3) “Sono state illegittimamente annullate n. 4 schede al candidato Santagada di cui n. 2 perché sbarrati i simboli delle liste collegate a questi senza segni sui candidato e n. 2 perché nel riquadro era indicato il nome di un candidato consigliere di lista collegata a Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.12. –Sezione n. 12 - 1) “Sono state assegnate n. 7 schede al candidato Lo Polito recanti: n. 2 nel riquadro corrispondente al candidato stesso nomi estranei alla competizione; n. 3 nel riquadro corrispondente a questi una sigla tipo firma; n. 2 nel riquadro corrispondenti a questi segni tipo <<onde>>”. l verificatore ha trasmesso copia di una scheda nella quale l’elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di una delle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco Lo Polito, il cui nome è stato pure vergato dall’elettore sulla scheda. Indipendentemente dalla valutazione se tale scheda sia riconducibile a quelle indicate dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, il voto deve ritenersi validamente espresso e assegnato alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. - 2) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti segno sui candidato stesso e sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate al candidato Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 3) “Sono state illegittimamente annullate n. 11 schede al candidato Santagada perche n. 8 recanti il segno su lista collegata a questi e nel riquadro corrispondente il nome di candidato - consigliere di tale lista collegata e n. 3 perché recanti sbarrati i simboli delle liste collegate senza segno sui candidato”. Il verificatore ha trasmesso tre schede nelle quali l’elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di una delle liste presentate a sostegno del candidato alla carica di Sindaco Giuseppe Santagada e sulle quali l’elettore ha vergato anche il nome di soggetti estranei alla fase di ballottaggio. Tali voti sono stati legittimamente dichiarati nulli alla stregua di quanto illustrato al § 4.2.3. 5.13. –Sezione n. 13 - 1) “Sono state assegnate n. 6 schede al candidato Lo Polito di cui n. 1 recante nel riquadro corrispondente a questi una sigla tipo firma; n. 3 recanti nel riquadro corrispondente a questi nomi estranei alla competizione e n. 2 recanti nel riquadro corrispondente a questi dei segni tipo <<onde>>”. l verificatore ha trasmesso copia di una scheda in cui, nel riquadro in cui sono riportati i simboli delle liste di sostegno al candidato alla carica di Sindaco Domenico Lo Polito è vergato il cognome di costui. Il voto deve ritenersi validamente espresso e assegnato alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. - 2) “Sono state annullate n. 2 schede al candidato Santagada perche prive di segno sul candidato e nel riquadro corrispondente il nome di candidato di lista collegata al candidato Santagada” Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.14. - Sezione n. 14 - 1) “Sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 3 schede recanti un segno sul candidato Lo Polito e sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate a Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “Sono state assegnate al candidato Lo Polito n. 3 schede non recanti alcun segno ma nel riquadro corrispondente al candidato Lo Polito nomi estranei”. Il verificatore ha trasmesso copia di una scheda in cui, nel riquadro in cui sono riportati i simboli delle liste di sostegno al candidato alla carica di Sindaco Domenico Lo Polito è vergato il cognome di costui. Il voto deve ritenersi validamente espresso e assegnato alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. 5.16. –Sezione n. 16 - 1) “Sono state assegnate n. 3 schede al candidato Lo Polito recanti segno su questi ma sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate a Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti nel riquadro corrispondente a questi una firma”. Il verificatore ha trasmesso copia di quattro schede. In una l’elettore ha apposto un crocesegno su una delle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco Domenico Lo Polito, il cui nome è stato pure vergato sulla scheda. In altre due si riscontra la presenza del crocesegno sul riquadro in cui è riportato il nome del candidato alla carica di Sindaco di cui si tratta; il nome di costui è altresì vergato sulla scheda. Tali tre voti debbono ritenersi validamente espressi e assegnati alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. L’ultima scheda contiene il crocesegno sul riquadro in cui è riportato il nome del candidato alla carica di Sindaco ma l’elettore vi ha vergato anche le seguenti parole “Dario consigliere D’Atri”. Tale scheda non è riconducibile a quelle di cui si discorre nel ricorso principale, in quanto non vi è alcuna firma, bensì l’indicazione – seppure scorretta – del candidato prescelto alla carica di consigliere comunale. Dell’assegnazione di tale scheda, dunque, non si può discorrere. - 3) “Sono state annullate n. 6 schede al candidato Santagada perché recanti: n. 3 sbarrati i simboli delle liste collegate senza segno sui candidato e n. 3 perché nello spazio del candidato in lista collegata”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.17. - Sezione n. 17 - 1) “Sono state assegnate n. 5 schede al candidato Lo Polito recanti segno sui candidato ma sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate al candidato Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti nel riquadro corrispondente nomi di fantasia”. Il verificatore ha trasmesso copia di una scheda la quale contiene il crocesegno sul riquadro in cui è riportato il nome del candidato alla carica di Sindaco ma l’elettore vi ha vergato anche la seguente parola“Datri”. Tale scheda non è riconducibile a quelle di cui si discorre nel ricorso principale, in quanto non vi è alcun nome di fantasia, bensì l’indicazione – seppure scorretta – del candidato prescelto alla carica di consigliere comunale (Dario D’atri). Dell’assegnazione di tale scheda, dunque, non si può discorrere. - 3) “E’ stata annullate n. 1 scheda al candidato Santagada perché priva di segno sul nome e nel riquadro corrispondente sbarrati i simboli delle liste a questi collegate”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.18. –Sezione n. 18 - 1) “Sono state assegnate n. 5 schede al candidato Lo Polito con segno sul nome e però sbarrati, pure, le liste collegate al candidato Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti nello spazio corrispondente al candidato in n. 1 scheda una sigla tipo firma ed in n. 1 scheda un disegno tipo <<onda>>”. Il verificatore ha trasmesso cinque schede. In tre di esse l’elettore ha vergato, nel riquadro contenente il nome del candidato alla carica di Sindaco Lo Polito non una croce, ma tre o quattro linee che si intersecano. Indipendentemente dalla valutazione se tali schede siano riconducibili a quelle indicate dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, l’assegnazione di tali voti deve ritenersi corretta, alla luce di quanto illustrato al § 4.2.4. In una scheda, invece, l’elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di una delle liste collegate al candidato alla carica di Sindaco Lo Polito, il cui nome è stato pure vergato dall’elettore sulla scheda. Indipendentemente dalla valutazione se tale scheda sia riconducibile a quelle indicate dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, il voto deve ritenersi validamente espresso e assegnato alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. Nell’ultima scheda, invece, si scorge una sigla nello spazio destinato ad accogliere i simboli delle liste presentate a sostegno del candidato alla carica di Sindaco Domenico Lo Polito. Tale scheda avrebbe dovuto essere considerata nulla, in quanto recante un possibile segno di riconoscimento, non avendo esso alcun altra ragionevole giustificazione. - 3) “Sono state annullate n. 6 schede al candidato Santagada perché prive di segno sui candidato e nel riquadro corrispondente i nominativi di candidati consigieri di lista collegata a questo” Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.19 – Sezione n. 19 -1) “Sono state assegnate n. 6 schede al candidato Lo Polito recanti: n. 4 nel riquadro corrispondente a questi nomi estranei e n. 2 delle sigle tipo firma”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “Sono state annullate n. 7 schede al candidato Santagada perché prive di segno e nel riquadro corrispondente in n. 4 sbarrati i simboli delle liste collegate ed in n. 3 recanti il nominativo di consigliere di lista collegata”. Il verificatore ha trasmesso copia di una scheda nella quali l’elettore ha apposto il crocesegno sul simbolo di una delle liste presentate a sostegno del candidato alla carica di Sindaco Giuseppe Santagada e sulle quali l’elettore ha vergato anche il nome di un soggetto estraneo alla fase di ballottaggio. Tali voti sono stati legittimamente dichiarati nulli alla stregua di quanto illustrato al § 4.2.3. 3) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito recanti segno sul candidato stesso ma sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate a Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.20. –Sezione n. 20 - 1) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito senza alcun segno e con l'indicazione nel riquadro corrispondente di nomi estranei alia competizione”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “E’ stata attribuita n. 1 scheda al candidato Lo Polito senza alcun segno nello spazio e sul nome ma con un segno al di fuori del riquadro corrispondente”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 3) “Sono state annullate n. 5 schede al candidato Santagada perché nel riquadro corrispondente in n. 3 erano indicati il nome di candidato di lista collegata a Santagada e in n. 2 erano sbarrati i simboli delle liste a lui collegate”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 5.21. –Sezione n. 21 - 1) “E’ stata annullata n. 1 scheda al candidato Sandagata perché recante sbarrato il nome del candidato con un piccolo segno al di fuori degli spazi”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 2) “Sono state assegnate n. 7 schede al candidato Lo Polito di cui n. 3 recanti nel riquadro corrispondente nomi estranei e n. 2 nel riquadro recanti delle sigle tipo firma e n. 2 nel riquadro dei disegni tipo <<onde>>”. Il verificatore ha trasmesso copia di due schede in cui è vergato il nome del candidato alla carica di Sindaco Lo Polito. In una di esse risulta apposto il crocesegno anche sul simbolo di una delle liste presentate a sostegno della sua candidatura. Indipendentemente dalla valutazione se tali schede siano riconducibili a quelle indicate dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, i voti debbono ritenersi validamente espressi e assegnati alla stregua di quanto si è illustrato al § 4.2.2. 5.22. –Sezione n. 22 - 1) “Sono state assegnate n. 7 schede recanti: n. 2 un segno trasversale fuori dagli spazi; n. 5 nomi estranei nel riquadro corrispondente”. Il verificatore ha trasmesso copia di due schede. Nella prima risulta sbarrato il riquadro in cui è contenuto il nome del candidato alla carica di Sindaco Domenico Lo Polito e risulta altresì vergato il nome“Mimmo Lo Polito”. Indipendentemente dalla valutazione se tale scheda sia riconducibile a quelle indicate dal ricorrente nel proprio libello introduttivo, il voto deve ritenersi validamente espresso e assegnato alla stregua di quanto si è illustrato ai §§ 4.2.2. e 4.2.4. Nella seconda scheda risulta vergato un nome estraneo alla competizione elettorale. Tale voto è da considerarsi nullo alla stregua di quanto si è detto al § 4.2.3. - 2) “Sono state assegnate n. 2 schede al candidato Lo Polito con segno sui nome del candidato ma sbarrati, pure, i simboli delle liste collegate al candidato Santagada”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. - 3) “Sono stati illegittimamente annullate n. 4 schede al candidato Santagada perché n. 3 recanti il segno sulle liste collegate e n. 1 perché recante nella spazio corrispondente il nome di candidato di lista a lui collegata”. Il verificatore non ha riscontrato la presenza di schede con tali caratteristiche. 6. - L’esame di tutti i motivi di censura contenuti nel ricorso principale con riferimento all’attribuzione dei voti ai candidati alla carica di Sindaco nella fase di ballottaggio ne evidenzia l’infondatezza. Infatti, alla luce di quanto illustrato nei §§ che precedono, al candidato Sindaco Domenico Lo Polito avrebbero dovuto essere attribuiti 4.937 voti, e quindi più dei 4.930 voti attribuiti all’altro candidato Giuseppe Santagada. 7. - Anzi, ad un rapido esame dei motivi del ricorso incidentale emerge che al candidato Giuseppe Santagada non avrebbero dovuto essere attribuiti cinque voti (rispettivamente nelle Sezioni nn. 1, 3, 7, 16, 22), in quanto sulla scheda elettorale risulta vergato il nome di soggetti estranei alla fase di ballottaggio. Dunque, al candidato alla Carica di Sindaco Giuseppe Santagada avrebbero dovuto essere attribuiti 4.925 voti, sicché lo scarto tra i due candidati sarebbe dovuto essere di 12 voti. 8. - Si possono esaminare, a questo punto, i motivi di ricorso finalizzati ad ottenere da questo Tribunale Amministrativo Regionale una pronunzia favorevole sulle domande subordinate di annullamento delle operazioni elettorali in alcune delle sezioni. 9. - Con il secondo motivo del ricorso principale si assume l’illegittimità delle operazioni di voto nelle Sezioni nn. 7, 10, 11, 12, 15, derivante dal fatto che il candidato della lista “PD” Peppino Pignataro, sarebbe stato delegato al ritiro di numerosi certificati elettorali, in violazione dell’art. 9 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il motivo è inammissibile, dal momento che non è dato comprendere come l’allegata violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali (cui si riferisce la normativa invocata) possa aver inciso sul procedimento elettorale. 10. - Con il terzo motivo del ricorso principale, viene dedotta la violazione degli artt. 47, comma IV, 53, comma I, nn. 2) e 3), 63, comma IV d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. In particolare, nella sezione IV non vi è corrispondenza tra schede elettorali autenticate (721) e la somma delle schede votate (286) più quelle autenticate e non utilizzate (439). Il dato, confermato dalla verificazione espletata, non conduce, però, all’illegittimità delle operazioni elettorale. Occorre, infatti, dare seguito alla giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 12 giugno 2015, n. 1085; T.A.R. Calabria, Sez. II, 28 novembre 2012, n. 1085), secondo la quale una scheda in più autenticata non è significativa per dedurre l’illegittimità delle operazioni elettorali, bensì di probabile erronea compilazione del dato. 11. - L’ultimo motivo del ricorso principale attiene all’esercizio del voto assistito. 11.1. - Il ricorrente, in particolare, si duole: a) che 12 elettori siano stati ammessi al voto assistito senza che nell’apposito spazio del verbale sia stato indicato il nome del medico che avrebbe rilasciato il certificato e attestato l’impedimento; b) che, pur essendo il dott. Trotta il medico designato ai sensi dell’art. 41, comma VII, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, a certificare la necessità del voto assistito, le relative certificazioni erano state rilasciate dal dott. Lonza in tre casi (sezioni n. 5, 10, 22), dalla dott.ssa De Borto in un caso (sezione n. 3) e dalla dott.ssa Belmonte in un ultimo caso (sezione n. 10-speciale); c) che nella sezione n. 16 è stato ammesso al voto assistito un elettore senza l’annotazione del medico attestante l’impedimento e con l’indicazione del seguente motivo: “nella deambulazione”; d) che nella sezione n. 10-speciale è stato ammesso al voto assistito un elettore senza l’annotazione del medico attestante l’impedimento e con l’indicazione del seguente motivo: “gravi condizioni cliniche – paziente soporoso”; e) che nella sezione n. 10 sono stati ammessi al voto domiciliare e assistito tre elettori senza l’annotazione del medico attestante l’impedimento e con l’indicazione del seguente motivo: “come detto telefonicamente dal dott. Martino”. 11.2. – L’esame dei verbali delle sezioni e gli esiti della verificazione espletata – la quale ha riguardato anche i profili di censura attinenti al voto assistito – hanno permesso, innanzitutto, di verificare che l’elettore di cui alla lett. c) del § 11.1 corrisponde a uno del 12 elettori di cui alla precedente lett. a) e che l’elettore di cui alla lett. d) del § 11.1 corrisponde a uno del 5 elettori di cui alla precedente lett. b). In totale, dunque, è contestata la legittima ammissione al voto assistito di 20 elettori. 11.3. – E’ poi emerso che, tranne che in sei casi (nella sezione n. 2, nella sezione n. 9, nella sezione 10, nella sezione n. 16 per due elettori, nella sezione n. 17), è ben vero che alcuni elettori sono stati ammessi al voto assistito senza che venisse indicato, nell’apposito spazio del verbale, il nome del medico che ha certificato l’inabilità; nondimeno, nello stesso verbale verbale risulta la sigla “AVD”, dalla quale si evince che le tessere elettorali dei soggetti ammessi riportavano l’annotazione del diritto al voto assistito, di cui all’art. 41, u.c. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, oppure è espressamente riportata (cfr. verbale dell’ufficio distaccato della sezione n. 10) l’esistenza dell’annotazione sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito. 11.4. – Quanto ai residui sei casi, dall’esame dei verbali delle sezioni emerge che quattro elettori sono stati ammessi al voto assistito (in particolare gli elettori delle sezioni 2, 9, 17 e uno dei due della sezione n. 16), in quanto non vedenti. Ne deriva che la loro ammissione al voto assistito è del tutto conforme al quanto disposto dall’art. 41 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Infatti, secondo l’insegnamento giurisprudenziale (cfr. la datata ma non superata sentenza Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 1992, n. 54) per l'ammissione al voto assistito ai sensi dell'art. 41 citato: a) presupposti di legittimità (soggetti ciechi, amputati mani, paralisi o altri impedimenti di analoga gravità); b) accertamento dei presupposti personalmente dal presidente dell'ufficio elettorale, eventualmente con l'ausilio di certificati medici, peraltro non vincolanti; c)esternazione nel verbale del motivo specifico, anche con richiamo per relationem al certificato medico, e con motivazione specifica in caso di diniego in presenza di certificato medico. 11.5. – La verificazione espletata ha inoltre consentito di accertare che il medico designato per il rilascio dei certificati medici, con riferimento al turno di ballottaggio, era il dott. Lanza, sicché risultano infondate le contestazioni circa la validità delle certificazioni presentate da tre elettori ammessi al voto assistito nelle sezioni nn. 5, 10 e 22. 11.6. – Giunti a questo punto, rimane contesta solo la validità dell’ammissione al voto accompagnato: - di un elettore nella sezione n. 3, il quale ha presentato un certificato rilasciato dalla dott.ssa De Borto; - di un elettore nella sezione n. 10, per il quale nel verbale risulta la seguente annotazione: “come detto telefonicamente dal dott. Martino il certificato è in possesso del Comune”; - di un elettore nella sezione n. 10-speciale, il quale ha presentato un certificato medico rilasciato dalla dott.ssa Belmonte; - di un elettore nella sezione n. 16, per il quale nel verbale risulta indicato, quale motivo di ammissione al voto assistito, “nella deambulazione”; per un totale di quattro voti. 11.7. – Appare evidente, allora, che non vi è interesse a proseguire nell’esame delle doglianze, atteso che tali voti non sono numericamente sufficienti a immutare il risultato della consultazione elettorale. 12. – In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, rimanendo per questa ragione assorbiti i ricorsi incidentali. 13. – Le spese di lite possono essere compensate tra tutte la parti, in considerazione della complessità della vicenda e tenuto anche conto delle recenti evoluzioni giurisprudenziali. Al ricorrente debbono essere però addossati i costi della verificazione, che verranno liquidati con separato decreto su istanza del nominato verificatore. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Centrale Elettorale di Castrovillari, della Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari; b) dichiara irricevibile il ricorso incidentale proposto da Peppino Pignataro; c) dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti da Domenico Lo Polito; d) rigetta nel merito il ricorso principale, dichiarando assorbiti i ricorsi incidentali; e) compensa tra le parti le spese e le competenze di lite, fatta eccezione per quanto stabilito nel capo che segue; g) condanna Giuseppe Santagada, Anna Talarico, Giuseppe Angelastro, Francesco Martire, Carlo Lo Polito, Mirella Ieno, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di verificazione, che saranno liquidate con separato decreto a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del nominato verificatore. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Francesco Tallaro, Referendario, Estensore Germana Lo Sapio, Referendario -----------QUI TROVI IL TESTO IN PDF
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