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SCUOLA - IL TRIBUNALE DI COSENZA ANNULLA SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA, DALL?EX DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' I.C. DI MONTALTO UFFUGO CENTRO, A UN COLLABORATORE SCOLASTICO CHE AVEVA ADERITO ALLO SCIOPERO BREVE INDETTO DAL SAB | et at: 23/10/2015 |
Scuola - Il Tribunale di Cosenza annulla sanzione disciplinare irrogata, dall’ex dirigente scolastico dell' I.C. di Montalto Uffugo Centro, a un collaboratore scolastico che aveva aderito allo sciopero breve indetto dal SAB. L' Amministrazione e' stata condannata anche a pagare 1.500,00 euro di spese di cui la meta' distratta. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1781/2015, accoglie il ricorso presentato dal collaboratore scolastico O.P. rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari e, per gli effetti, annulla la sanzione disciplinare del richiamo scritto irrogato dall’ex dirigente scolastico I.B. dell’I.C. di Montalto Uffugo Centro e condanna l’Amministrazione a liquidare per intero le spese di lite in complessivi euro 1.500,00, compensandole per la metà e ponendo la restante metà a carico della parte ricorrente con distrazione. Il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola esprime grande soddisfazione per tale decisione che ripristina uno stato di legittimità reiteratamente violato dall’ex dirigente scolastico per aver sanzionato i collaboratori scolastici che avevano aderito allo sciopero breve territoriale indetto dal SAB con RSU in maggioranza presso la predetta istituzione scolastica. Il SAB contestava la mancata liquidazione del fondo d’istituto, la mancata formalizazione della proposta contrattuale, la mancata liquidazione dei compensi ai supplenti, la mancata attivazione delle procedure elettorali per le elezioni RSU del 5-7/3/2012, per non avere insediato la relativa commissione elettorale, e per non avere fatto svolgere le relative elezioni RSU. Nel merito, in occasione del predetto sciopero breve per la prima ora di servizio di tutto il personale, il giorno precedente, in modo inusuale, con una circolare interna emanata dopo il termine delle lezioni, avente per oggetto “adempimenti di fine anno e convocazione dei consigli di classe” a margine andava a predisporre, a modo di “precettazione” , in violazione delle leggi e del contratto nazionale che regolamentano il diritto di sciopero, i nominativi del personale ATA da mantenere in servizio, fra i quali O.P., che aveva aderito, con largo anticipo allo sciopero. A tale “precettazione” seguivano atti di contingentamento non presi in considerazione dal dirigente poiché O.P. poteva benissimo essere sostituito da altro personale non scioperante e perché non esisteva nessun contratto d’istituto per non essere stato mai predisposto dal dirigente, al fine di regolamentare la materia per garantire gli eventuali servizi minimi. O. P. aderiva allo sciopero e il dirigente scolastico lo sanzionava con richiamo scritto del medesimo giorno dello sciopero senza averlo sentito a sua difesa, previa contestazione e convocazione, in violazione dell’art. 93 del contratto nazionale di lavoro e dell’art. 55 bis del D. L.vo n. 150/09. Da qui il ricorso Al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza che, per le violazioni delle norme contrattuali e di legge sopra richiamate, annulla la sanzione disciplinare del richiamo scritto e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
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