CASTROVILLARI POTREBBE DECADERE IL NEO ELETTO CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI IN BASE ALLA RECENTE SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO SULL' ART. 28 et  at:  13/06/2015  

CASTROVILLARI POTREBBE DECADERE IL NEO ELETTO CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI IN BASE ALLA RECENTE SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO SULL' ART. 28  - Si e' pronunciato il Tar del Lazio che ha ritenuto violata la legge n. 247/2012 all' art. 28, comma 3 circa  le previsioni regolamentari che consentono all' elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere ( articoli 7 e 9 del regolamento ). La violazione riguarda la prescrizione contenuta nel comma 3 dell'art. 28 della legge n. 247/2012 nella parte in cui stabilisce che il numero massimo di voti da esprimere e'  pari ai due terzi dei consiglieri da eleggere. Il contrasto con la norma primaria sarebbe poi accentuato dalla possibilita' , prevista dall' art. 9, comma 4, del decreto ministeriale, di esprimere un voto di lista, atteso che tale modalità, in presenza di liste con un numero di candidati pari al numero degli eligendi, frustrerebbe ulteriormente la necessaria composizione pluralistica del consiglio, favorendo l'elezione di maggioranze  " bulgare ". Esiste, dunque, la possibilita' concreta, previo il decisivo consenso del CNF ( Consiglio Nazionale Forense ) che laddove si sia provveduto a rinnovare i consigli dell' ordine con l' attuale regolamento essi possano decadere, il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Castrovillari, e’ appunto uno di quelli in cui si e’ votato lo scorso febbraio. Gia' il Consiglio di Stato era intervenuto in merito accogliendo il ricorso dell'Associazione nazionale avvocati italiani e stabilendo la sospensione del regolamento per le elezioni dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di tutta Italia. Nella motivazione del provvedimento, ordinanza 18 febbraio 2015 n. 735, i giudici di Palazzo Spada dichiaravano che il limite di voti - due terzi - di cui all'articolo 28 comma 3 della legge n. 247/2012 sia da considerarsi invalicabile, fermo restando la possibilità di prevedere, entro lo stesso confine (dei due terzi), modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare la maggioranza di genere. LINK DI APPROFONDIMENTO: CASTROVILLARI, AVVOCATI - RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI ( COA ) E' BAGARRE ---- CASTROVILLARI - ELETTO IL CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI

 

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