A) ATTIVITA' UFFICIALE DELLE SOCIETA' DEL COMITATO INTERREGIONALE
STAGIONE SPORTIVA 2008/2009
Per le Società del Comitato Interregionale, sono considerate ufficiali ad ogni
effetto le gare:
-
-
-
di Campionato Nazionale di Serie D
-
-
-
di Campionato Nazionale “Juniores”
-
-
-
di Coppa Italia Dilettanti
B)
ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
Il Comitato Interregionale organizza per la stagione sportiva , 2008/2009 -
secondo gli indirizzi fissati dalla L.N.D. - il Campionato Nazionale di Serie D,
il cui organico è determinato in base al titolo sportivo acquisito dalle Società
nella stagione sportiva 2007/2008 e corredato dai requisiti di carattere
organizzativo richiesti dalla F.I.G.C.
Al Campionato Nazionale di Serie D - articolato su
9 gironi composti da 18 squadre ciascuno
- partecipano
162 Società come di seguito specificato:
-n. |
9 |
Società retrocesse dal Campionato di Serie C/2 al termine della stagione
sportiva |
|
|
2007/2008; |
- n. |
117 |
Società componenti l'organico del Campionato Nazionale di Serie D al termine
della |
|
|
stagione sportiva 2007/2008; |
-n. |
35 |
Società promosse dai Campionati Regionali di Eccellenza al termine della
stagione |
|
|
sportiva 2007/2008; |
- n. |
1 |
Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti – fase nazionale
della |
|
|
stagione sportiva 2007/2008. |
In appendice all’attività conclusiva di Campionato (ivi compresi eventuali
spareggi) viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out
mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato Comunicato
Ufficiale di successiva pubblicazione.
C) NORME RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI CALCIATORI NEL
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato Nazionale di Serie D ed alle altre della attività
ufficiale organizzata dal Comitato Interregionale possono partecipare, senza
alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano compiuto
anagraficamente
il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3
delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Comitato Interregionale, ha stabilito
che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2008/2009, le Società
partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l’obbligo di impiegare –
sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di
sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro
calciatori “ giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
-1 nato dal 1° gennaio 1988 in poi
-2 nati dal 1° gennaio 1989 in poi
-1 nato dal 1° gennaio 1990 in poi
Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei
cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali
corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori
appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di
espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni
consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età
prestabilite.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della
perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia
Sportiva
D)
ADEMPIMENTI ECONOMICO – FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato entro i
termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti
secondo le disposizioni appositamente emanate dal Comitato Interregionale e già
pubblicate in separato Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al
Campionato di Serie D della stagione sportiva 2008/2009 non saranno accettate le
iscrizioni di Società che risultino avere pendenze debitorie nei confronti della
F.I.G.C., della L.N.D., dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze
verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di
sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o
dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute
definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro
il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive
della Commissione Vertenze Economiche e del
Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società
devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
perentorio di lunedì 14 luglio 2008 (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8
maggio 2008).
Ciò premesso, si ritiene in particolare di richiamare l’attenzione di tutte le
Società sulle modifiche regolamentari inerenti l’art. 94 ter delle N.O.I.F. che
di seguito vengono riepilogate. A tale riguardo si segnala che le modifiche
intervenute vengono opportunamente evidenziate in grassetto.
ART. 94 ter
Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati
Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della
L.N.D.
-
Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati
Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i
calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni forma di lavoro autonomo o
subordinato.
-
Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici
annuali -fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 - relativi
alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di
trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle
norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e
non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in
dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale
vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno
successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di
competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore;
qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal
calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di
trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso
della stagione sportiva.
-
Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di
trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo
di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
-
Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e
Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni
prestazione, come voce premiale.
-
Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei
Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere
erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità
di trasferta secondo l'ammontare massimo di cui al comma 4 (Euro 61,97 al
giorno).
-
Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno
prevedere importi superiori a Euro 25822, secondo il disposto della Legge
21/11/2000, N° 342
-
In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di
Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono concordare l'erogazione
di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli
eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di
trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di
retrocessione della società nei Campionati Regionali.
-
Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e
sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a
quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare
ai sensi dei nn 4 e 8 dell'art. 7 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta
il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia
Sportiva.
-
Abrogato.
-
Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi
precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute,
innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e
con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
-
Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere
impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla
comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione
Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione
Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla
comunicazione della decisione.
-
Persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione
Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le
decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data
del 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D.
della stagione successiva
qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
-
Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con
lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30
giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si
applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia
Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio
Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà
ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva
qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il
termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
E)
AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C/2
Le
9 Società che, al termine della stagione sportiva 2008/2009, si classificheranno
al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale di Serie D, acquisiranno il
titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C/2 della
stagione sportiva 2009/2010.
F)
RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA REGIONALE
Al termine della stagione sportiva 2008/2009 in ogni singolo girone
retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro
squadre così distinte:
-le Società classificate al 17°e 18° posto
-due Società perdenti le gare di play-out
G) FASE FINALE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA
DILETTANTI
La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato
Comunicato Ufficiale del Comitato Interregionale di successiva pubblicazione.
H)
SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE
In caso di vacanza degli organici del Campionato di Serie D, conseguente a
rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione
inappellabile del Comitato Interregionale, con la preclusione di “ripescaggi”
che consentono ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima
stagione sportiva.
Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2009/2010 si terrà conto della
graduatoria appositamente stilata dal Comitato Interregionale e della
graduatoria stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di
spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza,
disputate a conclusione della stagione sportiva 2008/2009. La vacanza
nell’organico del Campionato di Serie D della stagione sportiva 2009/2010 verrà
completata secondo l’alternanza che prevede, nell’ordine, il ripescaggio dalla
graduatoria delle perdenti le gare spareggio-promozione tra le seconde
classificate di Eccellenza 2008/2009 e la graduatoria appositamente stilata dal
Comitato Interregionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato di Serie D a
completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2008/2009 devono
produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente,
attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2008/2009.
I)
NORME RELATIVE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
Tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D , come già
pubblicato sul Comunicato n. 27 del 4 giugno 2008, sono tenute a versare la
somma di € 49.000,00.
Il versamento di tale importo è da ascriversi ai seguenti titoli:
€ |
12.000,00 |
diritti di iscrizione al Campionato Campionato Nazionale Juniores |
Nazionale |
di |
Serie |
D e |
€ |
5.800,00 |
acconto spese (a garanzia di debiti sportivi |
stagione sp |
|
ortiva 2008/2 |
009) |
€ |
31.000,00 |
fidejussione bancaria |
|
|
|
€ |
200,00 |
quota associativa |
|
|
|
|
L)
ATTIVITA' GIOVANILE
In ordine con le disposizioni regolamentari vigenti - di cui all'art. 58 comma
1) delle N.O.I.F. -, è fatto obbligo alle Società aderenti al Comitato
Interregionale partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale
«Juniores» indetto dalla L.N.D.
Le stesse Società potranno altresì partecipare con proprie squadre ai
Campionati o altre attività indette dal Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Le Società del Campionato di Serie D che nella stagione sportiva 2007/2008
hanno partecipato a titolo sperimentale ai Campionati Allievi e Giovanissimi
Nazionali, hanno il diritto di ammissione ai rispettivi campionati regionali
relativi alla stagione sportiva 2008/2009. Tale disposizione non si applica per
quelle Società che sono retrocesse nel Campionato di Eccellenza alla fine della
Stagione Sportiva 2007/2008, ad eccezione di quelle eventualmente ripescate nel
Campionato di Serie D relativo alla stagione sportiva 2008/2009.
M)
CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES "
Il Campionato Nazionale “Juniores” è organizzato dal Comitato Interregionale,
sulla base di più gironi composti da un minimo di 10 ad un massimo di 14
squadre.
Articolazione
Al Campionato Nazionale “Juniores” sono iscritte d'ufficio le squadre di
Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva
2008/2009.
Inoltre il Comitato Interregionale può iscrivere al Campionato Nazionale
“Juniores”, previo parere della Lega di competenza, squadre di Società
partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie “A”, “B”, “C/1” e “C/2” che
ne facciano richiesta.
Al Campionato Nazionale “Juniores” non possono essere iscritte squadre di
Società partecipanti ai Campionati Regionali
Le Società che non partecipano al Campionato Nazionale “Juniores”, o che, dopo
il suo inizio, ne vengano escluse per rinuncia, verranno segnalate alla Procura
Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia
Sportiva.
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo prescritto l’Organo Disciplinare
adotterà una sanzione pecuniaria di € 15.000,00.
Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Nazionale “Juniores”
Possono partecipare al Campionato Nazionale «Juniores» i calciatori
nati dal 1° gennaio 1990 in poi
e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età;
è consentito altresì impiegare fino ad un massimo di quattro calciatori “fuori
quota” nati dal 1° gennaio 1988.
In deroga a quanto previsto nell'art. 34 comma 1) delle N.O.I.F., le Società
partecipanti con più squadre a Campionati diversi potranno schierare in campo,
nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente
dal numero delle gare eventualmente disputate dallo stesso calciatore nella
squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Le gare del Campionato Nazionale “Juniores” saranno disputate nella giornata di
sabato.
N)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITA'
In relazione alla materia in epigrafe si fa rinvio alle norme contenute
nell'art. 22 bis delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione delle Società sul
contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo:
“”All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile
condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i
collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente
dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma
del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a
loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da
provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata
comunicazione alla Lega o al Comitato competente.””
O)
NORME GENERALI
O/1
Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia
L'indennizzo per mancato incasso, dovuto alle Società ospitanti, in conseguenza
alla rinuncia a disputare gare di Campionato e Coppa Italia delle Società
ospitate, viene determinato in base alla media degli incassi, documentati
tramite i borderaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne.
O/2
Recupero gare – variazioni di programma al calendario
a) Per motivi di carattere organizzativo, Il recupero delle gare non iniziate o
sospese per qualsiasi motivo, sarà stabilito dal Comitato Interregionale.
Per eventuali gare non iniziate o sospese
a partire dalla quart’ultima giornata di Campionato, il Comitato ne ordinerà il recupero a prescindere dalla pubblicazione sui
Comunicati Ufficiali.
Le gare sospese dopo l'inizio del secondo tempo, le gare ripetute e le gare di
qualificazione sono demandate, per gli effetti amministrativi, al Comitato
Interregionale, che potrà affidare l'organizzazione ad una delle Società
interessate. Gli incassi, depurati delle spese sostenute, saranno suddivisi in
parti uguali tra le stesse Società e il Comitato Interregionale.
b) Si dispone altresì che, a partire dalla terz’ultima gara del Campionato
2008/2009, non saranno prese in considerazione richieste di anticipi o posticipi
dell’ora di inizio delle singole gare in programma e, tantomeno, spostamenti di
data degli incontri prefissati. Ciò al fine di assicurare la massima regolarità
di svolgimento della relativa attività e della sua conclusione finale. Al
medesimo fine si dispone inoltre che il tempo di attesa per la presentazione
delle squadre in campo (Art. 54 delle N.O.I.F.),
limitatamente a dette gare, venga ridotto a quindici minuti
O/3
Sgombero della neve
Si stabilisce che le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D ed
al Campionato Nazionale Juniores dovranno provvedere allo sgombero della neve
caduta fino alle 72 ore precedenti l'inizio della gara.
O/4
Massimo delle ammende
Poiché il Consiglio Federale, a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali
potevano essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi
provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.
O/5
Ammende per rinuncia
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste
dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia
Sportiva, anche il pagamento delle ammende fissate nelle seguenti misure :
-
-
-
Campionato Nazionale di Serie D e Coppa Italia Dilettanti
-
-
-
Campionato Nazionale Juniores
1a rinuncia |
€ |
1.000,00 |
2a rinuncia |
€ |
2.000,00 |
3a rinuncia |
€ |
4.000,00 |
1a rinuncia € 1.000,00 2a rinuncia € 1.500,00 3a rinuncia € 2.000,00
Le sanzioni pecuniarie, così come sopra riportate, saranno applicate in misura
doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando mancano tre gare
o meno alla conclusione dei Campionati
O/6
Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati Federali
Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia
Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali,
saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della competente
Federazione Italiana Giuoco Calcio
O/7
Assistenza Medica
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale di Serie D, hanno
l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di
documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale
esercitata, e a disposizione sia della squadra ospitante, e della squadra
ospitata.
Per le Società ospitanti è inoltre obbligatoria la presenza di una ambulanza.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui
all'art. 18 comma 1), lettera b) del Codice Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano al Campionato Nazionale Juniores è raccomandato di
attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.
O/8
Persone ammesse nel recinto di giuoco
Per le gare organizzate dal Comitato Interregionale sono ammessi nel recinto di
giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida
per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) un medico sociale;
c) un allenatore e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un
allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile
sanitario della società;
e) i calciatori di riserva.
f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.
g) La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante
è obbligatoria. La
violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini
della irrogazione di
sanzioni disciplinari a carico delle Società.
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni
effetto, la propria Società; questi dovrà verificare, prima dell’inizio della
gara, l’integrità delle strutture utilizzate dagli atleti (spogliatoi, panchine,
ecc.)
Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina
assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un
corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
O/9
Allenatori
E' fatto obbligo alle Società partecipanti al
Campionato Nazionale di Serie D di affidare la loro prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore
Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici.
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori di cui sopra è
stato stabilito, per la stagione sportiva 2008/2009, nella misura massima di
€ 14.000,00.
È fatto obbligo alle Società partecipanti al
Campionato Nazionale Juniores di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore
Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori di cui sopra è
stato stabilito, per la stagione sportiva 2008/2009, nella misura massima di
€ 3.000,00.
Si rammenta che nel caso il rapporto con l'allenatore tesserato venisse a
cessare per qualsiasi motivo, la Società dovrà provvedere al tesseramento di un
altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al più
tardi entro 30 giorni dalla cessazione del precedente rapporto.
I contratti stipulati fra le società appartenenti al Comitato Interregionale e
gli Allenatori, nonché gli eventuali accordi economici formalizzati tra le
stesse Società e gli Allenatori, debbono essere depositati presso il Comitato
medesimo. Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico
fra le Società e l’Allenatore dovrà essere depositata apposita dichiarazione
sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione
dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato,
entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato
dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; il Comitato avrà cura di
trasmettere successivamente le richieste di tesseramento al Settore Tecnico
della F.I.G.C. esclusivamente previo deposito del contratto, accordo economico o
dichiarazione.
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato mediante il
deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della
squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti
all’inizio dello stesso.
In caso di contestazioni relative agli accordi economici competente a decidere
è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.
O/10
Adempimenti tecnico - organizzativi obbligatori per le Società partecipanti ai
Campionati
Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti ha deliberato di
far obbligo alle Società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del
campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine, sulle quali devono
obbligatoriamente prendere posto l'allenatore e gli accompagnatori delle squadre
e gli eventuali calciatori di riserva.
O/11
Orario inizio gare
L'orario di inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con prossimo
Comunicato.
O/12
Cambio delle maglie
Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra
ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserverà i propri
colori sociali.
O/13
Ordine pubblico
Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art.62
commi 4) , 5), 6), 7), 8) e 9) delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
dettate in materia di Ordine Pubblico:
 |
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco,
debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché
renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o
l'insufficienza della Forza Pubblica, anche, se non imputabile alle Società,
impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza conformi
alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza” |
 |
“L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento
dell’ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.” |
 |
Il responsabile dell’ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero
dell’Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi
costituenti fatto grave, ordina all’arbitro, anche per il tramite del quarto
ufficiale di gara o dell’assistente dell’arbitro di non iniziare o sospendere la
gara.” |
 |
“il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato
inizio o della sospensione con l’impianto di amplificazione sonora od altro
mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione che ha
causato il provvedimento”. |
 |
“in caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro
del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della
sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali,
l’arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli
spogliatoi”. |
 |
“l’arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile
di cui al comma 6: La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà
prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l’arbitro dichiarerà chiusa la
gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di
Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste Codice di Giustizia
Sportiva”. |
La richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società
ospitante alla competente Autorità , dovrà essere esibita all'arbitro prima
dell'inizio della gara.
O/14
Migliore formazione
Le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare
dell’attività ufficiale, la loro migliore formazione .
L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 comma 1), lett.b) del Codice di
Giustizia Sportiva
O/15
Spareggi per promozioni o retrocessioni
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria
superiore, la retrocessione alla categoria inferiore o stabilire una posizione
in classifica si dovrà applicare la norma di cui all'art. 51 delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C.
O/16
Formazione delle classifiche
Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. vengono stabilite
mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara
pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
O/17
Sostituzione dei calciatori
Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati dal Comitato
Interregionale, è consentita
la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale le
Società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino ad un
massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali
sostituti (cosiddetta panchina allungata).
In attuazione di quanto sopra si trascrivono le modalità di applicazione per la
sostituzione dei calciatori:
-
la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà
effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo
di cartelli riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal
terreno stesso;
-
-
-
i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
-
-
-
i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare
sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina
delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori
sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad
abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.
O/18
Identificazione dei calciatori
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
-attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità
competenti;
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega
Nazionale Dilettanti per il tramite del Comitato Interregionale.
O/19
Pubblicazione dei Comunicati Ufficiali
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale
sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Commissario
Straordinario e dal Segretario.
Si reputa opportuno ricordare, altresì, che la decorrenza dei provvedimenti, a
norma di Regolamento, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del Comunicato Ufficiale sul quale i provvedimenti stessi sono stati riportati. Agli effetti della comunicazione ufficiale delle decisioni, sia per il testo
sia per la decorrenza dei termini, fa fede la copia affissa all'albo della Sede
del Comitato Interregionale - Via Po, n.36 - Roma.
O/20
Organizzazione gare amichevoli e Tornei
Le Società che intendono organizzare gare amichevoli sul proprio campo, hanno
l'obbligo di richiedere la relativa autorizzazione allo scrivente Comitato
Interregionale, almeno
dieci giorni
prima della disputa della gara.
Al riguardo vengono fissate, per la stagione sportiva , le seguenti tasse:
-
-
-
gare amichevoli con squadre dilettanti € 100,00
-
-
-
gare amichevoli con squadre di Serie "C/1" e "C/2" € 150,00
-
-
-
gare amichevoli con squadre di Serie "A" e "B" € 200,00
-
-
-
gare amichevoli con squadre straniere € 250,00
Le Società che intendono organizzare Tornei hanno l'obbligo di richiedere la
relativa autorizzazione al Comitato Interregionale almeno
quindici giorni prima dell'inizio della Manifestazione.
L'autorizzazione allo svolgimento del Torneo è subordinata alla presentazione
di apposito Regolamento, del programma delle gare previste e al versamento della
tassa Torneo nella misura di seguito riportata:
-Tornei con squadre dilettanti € 300,00
-
-
-
Tornei con squadre di Serie C/1 e C/2 € 600,00
-
-
-
Tornei con squadre di Serie A e B € 800,00
-Tornei con squadre estere € 1000,00
L’Ufficio Amministrativo del Comitato Interregionale provvederà ad addebitare €
150,00 a gara in conto spese arbitrali.
O/21
Fusioni di Società e cambiamenti di denominazione sociale
Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20 delle
N.O.I.F.
O/22
Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi
Per la stagione sportiva 2008/2009 sarà consentito a tutte le Società
appartenenti al Comitato Interregionale apporre sulla divisa di gioco il marchio
e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell’art. 72 comma 4) delle
N.O.I.F. e dell’art. 48 del Regolamento della
L.N.D.
O/23
Diritti di diffusione radio televisiva
La L.N.D. - ai sensi dell'art. 48 comma 2) del Regolamento della L.N.D. -
stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative
ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione
radiotelevisiva.
Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.
O/24
Campo di gioco
L’impianto di gioco dovrà presentare le caratteristiche previste dal
Regolamento Impianti Sportivi del Comitato Interregionale, con particolare
riferimento all’attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali
e/o Provinciali di Vigilanza.
Si precisa che può essere concessa deroga alle Società per il tempo
strettamente necessario all’ultimazione dei lavori, previa indicazione di unico
campo alternativo provvisto di agibilità definitiva; in caso contrario dovrà
essere chiaramente disposta, da parte dell’Ente proprietario, la concessione
della struttura per la disputa di gare “a porte chiuse”.
O/25
Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore
Si fa rinvio a quanto disposto in materia all'art. 55 delle N.O.I.F.
O/26
Uso campi in erba artificiale
È autorizzato lo svolgimento dell’attività dilettantistica e giovanile su campi
in erba artificiale,
previa la necessaria omologazione e certificazione da parte della Lega
Nazionale Dilettanti.
P)
COPPA ITALIA DILETTANTI
Il Comitato Interregionale organizza, per la stagione sportiva 2008/2009, la 43a , edizione della Coppa Italia Dilettanti.
Le modalità di svolgimento saranno specificate in apposito regolamento che sarà
reso noto con successiva pubblicazione.
Q)
CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO
Il Consiglio Direttivo della L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo
stesso campo di gioco, ha disposto la seguente priorità nello svolgimento delle
gare:
a) Campionato Nazionale di Serie D;
b) Campionato Nazionale Serie “A” di Calcio Femminile;
c) Campionato Nazionale Serie “A/2” di Calcio Femminile
d) Campionato Nazionale Serie “B” di Calcio Femminile;
e) Campionato di Eccellenza;
f) Campionato di Promozione;
g) Campionato di 1.a Categoria;
h) Campionato di 2.a Categoria;
i) Campionato Nazionale “Juniores”;
j) Campionato Nazionale Allievi;
k) Campionato Regionale “Juniores”;
l) Campionato Regionale Calcio Femminile Serie “C”;
m) Torneo Interregionale Under 20 Femminile
n) Campionato Regionale Allievi;
o) Campionato Regionale Giovanissimi;
p) Campionato 3.a Categoria;
q) Campionato di 3.a Categoria - “Under 21”;
r) Campionato di 3.a Categoria - “Under 18”;
s) Campionato Provinciale “Juniores”;
t) Campionato Provinciale di Calcio Femminile Serie “D”;
u) Campionato Locale Settore Giovanile;
v) Attività Amatori.